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giurisprudenza

Diritto di difesa e manifestazione del dissenso professionale (Cass., Sez. Un., 28 settembre 2007, n. 20360)

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un avvocato, pur ribadendo che la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare appartiene alla esclusiva competenza dell’organo disciplinare, conferma che il comportamento del professionista che offende, provoca ed accusa ingiustamente colleghi, magistrati e pubblici ufficiali, non può ritenersi scriminato dal fatto di aver agito nell’ambito del “diritto ed obbligo di difesa” costituendo – per contro – un vero e proprio abuso di tale diritto, che non può mai superare il limite della "corretta e decorosa manifestazione di dissenso professionale.".
Dal punto di vista procedurale, inoltre, la Cassazione prende lo spunto per ribadire il principio per cui, data la natura amministrativa del Consiglio dell’Ordine, non sussiste nel procedimento disciplinare davanti a tale organo il principio della invariabilità del collegio giudicante, applicabile solo nei procedimenti innanzi al Consiglio Nazionale Forense. Davanti al C.O. è pertanto sufficiente il rispetto del requisito del quorum, ancorché lo stesso sia concretamente costituito con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni soltanto dei consiglieri partecipanti all’audizione dell’interessato (cfr. in tal senso Cass. n. 4114 del 22.02.2007, già commentata).

A cura di Ilaria Sordi

Allegato:
20360-2008