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giurisprudenza

Discolpato l’avvocato se l’accusa del cliente di omessa informazione non è provata, ma sanzionato per la mala gestio del denaro di altro cliente (C.N.F., Sent., 11 novembre 2022, n. 213)

La sentenza in commento si pronuncia sull’impugnazione proposta davanti al CNF da un avvocato avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli, che lo aveva sanzionato con la sospensione per mesi sei dall’esercizio dell’attività forense per aver omesso di tenere informato il proprio assistito (medico) nel corso di un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della specializzazione (in violazione dell’art. 27 c.6 codice deontologico forense); nonché per aver indebitamente trattenuto senza il consenso di altro cliente la somma di € 1.700,00 (in violazione dell’art. 30 c.1-2 c.d.f.), a quest’ultimo liquidata da una compagnia assicurativa.

Quanto al primo capo di incolpazione, il ricorso viene accolto perché la decisione del CDD sul punto era fondata solo sull’esposto dell’assistito (compresa la documentazione ivi allegata), senza che quest’ultimo fosse stato citato come teste nel dibattimento e senza che emergesse con certezza la non veridicità della diversa rappresentazione dei fatti fornita dall’avvocato (il quale si era difeso sostenendo di aver sempre informato altro medico, in quanto referente del gruppo dei medici che lo avevano incaricato al fine di ottenere il riconoscimento della specializzazione, senza mai aver ricevuto lamentele per carenza di informazioni).

Il CNF rileva, dunque, la violazione dell’art. 23 del Regolamento CNF 2/2014, il quale, ribadendo quanto già stabilito dall’art. 59 c.6 L. n. 247/2012, prevede che gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare sono utilizzabili esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento (in tal senso anche le sentenze CNF 12.9.2018 n. 103 e 17.7.2020 n. 129).

Riguardo al secondo capo di incolpazione, invece, l’illecito disciplinare viene confermato, in quanto, quand’anche fosse stata provata la circostanza che il cliente avesse autorizzato il legale ad incassare le somme dall’assicurazione, ciò comunque non lo autorizzava di certo al trattenimento del danaro oltre il tempo necessario; trattenimento indebito ammesso dallo stesso avvocato che aveva dichiarato di aver poi restituito la somma in questione alla compagnia dopo che questa ebbe a eseguire nuovamente il pagamento, questa volta direttamente in favore del cliente.

Precisa il CNF, inoltre, che l’illecito de quo prescinde dal dolo o dalla colpa, essendo sufficiente la volontarietà del comportamento, ed è integrato quindi dal mero fatto del trattenimento indebito della somma.

Quanto alla sanzione in concreto da comminarsi, tenuto conto dell’accoglimento parziale del ricorso, del grado di colpa e che non vi è stato pregiudizio concreto per la parte assistita, poi pagata dall’assicurazione (cui peraltro l’avvocato ha dichiarato di aver restituito la somma stessa), e considerata infine l’assenza di precedenti dell’incolpato, il CNF ritiene equo ridurre la sanzione edittale a quella attenuata della censura.

A cura di Stefano Valerio Mirandola

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Allegato:
213-2022