Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Divieto di ricandidatura a consigliere anche in caso di dimissioni anticipate (Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2025, n. 1662)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1662 del 23 gennaio 2025, ha stabilito che il divieto di ricandidatura per un terzo mandato consecutivo nei Consigli dell’Ordine degli Avvocati resta valido anche nel caso in cui un consigliere si sia dimesso prima della scadenza naturale della consiliatura.
Nel caso di specie, i colleghi avevano svolto due mandati consecutivi, l’ultimo dei quali si era concluso con le dimissioni volontarie rassegnate dopo un periodo di consiliatura inferiore a due anni.
La Suprema Corte, investita della questione, offre un’interpretazione rigorosa del terzo comma dell’articolo 3 della legge n. 113 del 2017: il mandato deve essere considerato in senso oggettivo. Il semplice fatto di aver ottenuto la nomina e di aver esercitato il ruolo, anche per un periodo inferiore alla durata prevista, è sufficiente per essere considerato ai fini del computo dei due mandati consecutivi.
Le dimissioni volontarie del consigliere eletto, anche se rassegnate prima del decorso del biennio, non consentono di qualificare il mandato come “di durata inferiore ai due anni” ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 113/2017, dovendosi fare riferimento alla nozione oggettiva di mandato correlata alla durata della consiliatura. Ne consegue che il consigliere dimissionario che abbia già espletato due mandati consecutivi non può candidarsi alle elezioni immediatamente successive, dovendo trovare applicazione il divieto del terzo mandato consecutivo.
Inoltre, la Corte prende spunto da tale vicenda anche per chiarire, in tema di elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, i compiti delle commissioni elettorali, le quali non possono ammettere candidati con riserva né esercitare poteri valutativi sulla loro eleggibilità dopo lo scrutinio dei voti, in sede di proclamazione degli eletti. L’art. 9 della legge n. 113/2017, infatti, attribuisce alle Commissioni il potere di verifica preventiva dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità, mentre nella fase successiva al voto i loro compiti sono tassativamente limitati al conteggio dei voti, alla formazione della graduatoria e alla proclamazione degli eletti.

A cura di Lisa Scarinzi