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giurisprudenza

Domiciliazione ex lege in cancelleria: non opera per il difensore che ha indicato la Pec (Trib. Reggio Emilia, Ord., 13 ottobre 2012)

Il Giudice di merito, sul punto, osservava che il difensore della convenuta non aveva eletto domicilio presso il Circondario del Tribunale, ma nei propri scritti difensivi aveva ritualmente indicato la Pec, cui inviare le comunicazioni, secondo il vigente disposto dell'art. 125 c.p.c. La notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza si sarebbe dovuta, dunque, ritenere nulla poiché era stata erroneamente effettuata presso la cancelleria. Tuttavia, tale nullità risultava essere stata sanata, ex art. 156, comma 3, cpc poiché la parte convenuta si era ritualmente costituita, svolgendo le proprie difese. Il Tribunale di Reggio Emilia ha ribadito, dunque, quanto già affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito della modifica dell'art. 125 cpc, apportare dall'art. 25 della legge 183/2011, sostenendo che, se l'avvocato ha indicato la Pec nei proprio scritti difensivi, non opera la domiciliazione ex lege in cancelleria, in base all'art. 82 r.d. n. 37/1934, relativa ai difensori non domiciliati presso il circondario del Tribunale.

a cura di Guendalina Guttadauro