La sentenza che pubblichiamo ribadisce – più in generale – la sussistenza dell’illecito di accaparramento di clientela nell’ipotesi in cui un professionista abbia un rapporto stabile e costante con una agenzia di infortunistica, che gli procaccia i clienti.
Nel caso in esame, il CNF ha ritenuto dimostrato l’illecito per il fatto che la persona danneggiata si era rivolta direttamente all’Agenzia (e non all’Avvocato, che pertanto aveva trattato la pratica senza mandato) e che tra quest’ultima ed il professionista, che peraltro aveva lo studio e l’utenza professionale in comune con la predetta agenzia, vi fosse un rapporto di intermediazione stabile e ripetuto nel tempo.
A cura di Ilaria Sordi