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giurisprudenza

E’ soggetta a valutazione disciplinare la condotta dell’avvocato che assevera accuse già smentite dagli esiti giudiziari (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2007, n. 23728)

Commette illecito disciplinare l’avvocato che sostiene pubblicamente accuse già smentite in sede penale e civile; tale condotta infatti, contravvenendo ai doveri di probità e correttezza, è lesiva del decoro e del prestigio della professione legale.
Così si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza in commento, respingendo il ricorso di una collega che nella prefazione di un libro che narrava degli abusi sessuali asseritamente subiti dall’autrice da parte del di lei padre, aveva ripercorso la vicenda ribadendo la tesi dei rapporti incestuosi, ormai smentita in sede penale e civile, dichiarando altresì in un’intervista televisiva che l’assoluzione del padre della scrittrice era stata favorita dai rapporti di frequentazione tra quest’ultimo ed uno dei componenti del collegio penale giudicante, così come sostenuto dall’autrice nel proprio libro.
Né le pubbliche dichiarazioni e le acritiche prese di posizione della professionista, ha chiarito la Corte di Cassazione, possono essere considerate manifestazioni del diritto alla libertà di pensiero, come tali sottratte a valutazione disciplinare, proprio perché tale diritto deve essere coordinato con altri interessi di rango pubblicistico e costituzionale tutelati da leggi speciali, degni di pari tutela costituzionale, quali appunto quelli connessi all’ordinamento della professione forense.

A cura di Guendalina Carloni

Allegato:
23728-2007