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giurisprudenza

È inammissibile il ricorso col quale si chiede al giudice di legittimità la revisione degli accertamenti in punto di fatto e delle valutazioni delle risultanze processuali operate dal Consiglio Nazionale Forense (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21584)

Nel caso in commento un avvocato aveva impugnato con ricorso per Cassazione la decisione con la quale il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, aveva comminato la sanzione della censura in luogo di quella irrogata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sospensione dalla professione forense per mesi due, confermando per il resto la disposta cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, richiamando il proprio univoco precedente orientamento, ribadiscono il principio secondo cui, in caso di ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. per vizio di motivazione, tale vizio deve tradursi in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio, risultando al contrario inammissibili le doglianze con cui il ricorrente intenda far accertare in sede di legittimità i presupposti integranti una situazione di necessità, scriminante, in presenza della quale il medesimo non avrebbe potuto non tenere il comportamento censurato dall'organo disciplinare. Infatti, poiché in tali casi il ricorso si risolve nella richiesta di compiere accertamenti in punto di fatto e valutazioni delle risultanze processuali che non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, il medesimo deve ritenersi inammissibile.

A cura di Matteo Cavallini