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giurisprudenza

E’ inammissibile il ricorso per cassazione notificato nel domicilio del procuratore degli intimati, non costituiti nel giudizio, diverso da quello eletto nel giudizio a quo, se non accompagnato dalla documentazione comprovante l’elezione del nuovo domicilio (Cass., Sez. I, 10 ottobre 2007, n. 21291)

Nel caso di specie la notifica del ricorso per cassazione era avvenuta in un luogo non coincidente con il domicilio che gli intimati avevano eletto nel giudizio di merito risultante dagli atti processuali, dai quali non risultava una comunicazione che attestasse la variazione di domicilio.
La Corte, non avendo i ricorrenti depositato alcuna documentazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (quale la certificazione del Consiglio dell'Ordine), attestante l'eventuale mutamento del domicilio del procuratore, aveva dichiarato inammissibile il ricorso.
La decisione della Corte poggia sul principio, già statuito con la sentenza Cass., Sez. Un., 1° luglio 2005, n. 14033 (in questa Rivista n. 5/2005) secondo cui le notifiche devono essere effettuate nel domicilio reale del procuratore risultante dall'Albo o dagli atti processuali, dato che il riferimento personale prevale su quello topografico (si confrontino anche Cass., Sez. I, 7 giugno 2002, n. 8287; Cass., Sez. II, 18 giugno 1999, n. 6098; Cass., Sez. I, 13 marzo 1998, n. 2740; Cass., Sez. I, 10 settembre 1993, n. 9473).
Nel caso in cui risulti il trasferimento del difensore della parte intimata, l'altra parte deve effettuare nuovamente la notifica del ricorso a mani del difensore nel nuovo domicilio (art. 138 c.p.c.), oppure presso il comune di residenza, di dimora o di domicilio (art. 139 c.p.c.), oppure a mezzo posta.
Una volta eseguite tali formalità, qualora il destinatario dell’impugnazione non si costituisca, ai fini della ammissibilità dell’impugnazione è sufficiente che la parte – che abbia tentato la notifica presso lo studio indicato originariamente e quindi notificato l'impugnazione in uno dei modi sopra indicati – faccia constare al giudice dell’impugnazione il tentativo di notifica non andato a buon fine presso il vecchio studio. Tutto ciò a patto che la prima notificazione, ancorché negativa, sia compiuta nei termini previsti per la proposizione dell’impugnazione poiché gli effetti validanti l’impedimento della decadenza si compiono se la successiva notifica sia corretta; altrimenti se tali incombenti non vengono compiuti si determina la immediata consumazione del potere di impugnazione.

A cura di Niccolò Andreoni 

Allegato:
21291-2007