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giurisprudenza

E’ invalida la decisione disciplinare emessa, in sede di rinvio, qualora uno o più membri abbiano già preso parte al precedente giudizio definito con la decisione poi cassata (Cass., Sez. III, 15 marzo 2007, n. 6003)

La Corte si pronuncia sul regime di invalidità delle decisioni disciplinari emesse dai Consigli Nazionali degli Ordini Professionali in relazione alla composizione del Collegio giudicante.
Nella specie, un professionista (ingegnere) aveva impugnato la decisione disciplinare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, emessa a seguito di un giudizio di rinvio, censurando la composizione del Collegio, perché composto da membri che già avevano preso parte al procedimento disciplinare culminato con la decisione poi cassata dalla Corte.
In applicazione dell'art. 111 Cost., la Corte ha ritenuto la decisione affetta da nullità assoluta (vizio rilevabile anche d'ufficio) affermando che il principio di imparzialità – terzietà della giurisdizione si applica a qualunque tipo di processo e che l'esigenza di garantire l'imparzialità impone che sulla stessa questione non possa pronunciarsi due volte lo stesso giudice.

A cura di Niccolò Andreoni 

Allegato:
6003-2007