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giurisprudenza

E’ sufficiente il voto numerico nella correzione degli elaborati delle prove scritte per l’abilitazione allo svolgimento della professione forense (Corte Cost., 7 giugno 2011, n. 175)

La Corte conferma la legittimità costituzionale dell’indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato (ormai “diritto vivente”) sulla base del quale il voto numerico costituisce motivazione idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione che procede alla correzione degli elaborati delle prove scritte per l’abilitazione allo svolgimento della professione forense. L’indirizzo del Consiglio di Stato non aveva comunque impedito l’affermarsi di un diverso orientamento, volto ad affermare l’insufficienza del voto numerico, a discapito delle esigenze di speditezza che ispirano le operazioni di correzione da parte delle commissioni di esame (cfr. TAR Puglia, Sezione Prima, sentenza 12 febbraio 2011, n. 310, pubblicata su questa rivista il 27 aprile 2011)
 
La questione, rimessa alla Corte con cinque ordinanze gemelle del TAR Lombardia, si fonda sul rilievo per cui il Giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nell’apprezzamento della fattispecie concreta, ma deve operare un sindacato indiretto, in base al quale è necessario che la motivazione sia, seppur sintetica, comunque anche lessicale (cfr., sulla necessità di operare un sindacato indiretto, TAR Lombardia, Sezione Terza, ordinanza 6 aprile 2010, n. 63, pubblicata su questa rivista il 29 giugno 2010).
 
Ad avviso dei Giudici della Corte, il voto, variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, anche del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.
 
Il punteggio, assegnato secondo specifici parametri di riferimento, permette quindi di assoggettare a controllo, comunque indiretto, da parte del giudice amministrativo, il giudizio della commissione.
 
A cura di Maria Dell’Anno