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giurisprudenza

È tardiva l’impugnazione di provvedimenti cautelari di sequestro da parte del difensore, anche se non sono decorsi dieci giorni dalla data di notifica dell’avviso di deposito degli stessi (Cass., Sez. Un. Pen.,3 agosto 2006, n. 27777)

La Corte di Cassazione ha dato ragione al Tribunale di Taranto, sezione per il riesame, che aveva dichiarato la tardività dell’impugnazione depositata dal legale, pur nei 10 giorni dalla notifica del decreto a lui effettuata ma ben oltre il medesimo termine dalla comunicazione all’interessato. Le Sezioni Unite, presiedute dal Dott. Marvulli, dirimono così il contrasto giurisprudenziale circa l’applicabilità o meno dell’art. 128 c.p.p. anche alle fattispecie relative alle impugnazioni in tema di sequestri cautelari: 1) si asserisce il potere in capo al difensore ad impugnare il provvedimento di ogni tipo di sequestro (conservativo, preventivo o probatorio), anche in assenza di espressa previsione; 2) non si ritiene dovuta la notifica al difensore dell’avviso di deposito del provvedimento, diversamente da quanto invece disposto per le misura cautelari personali; 3) si evidenzia come il termine previsto dall’art. 324 co. I c.p.p. disciplini “autonomamente e compiutamente” la decorrenza di un unico termine valido per tutti gli interessati.
Conseguentemente, essendovi un unico termine di decorrenza per impugnare e non avendo il legale diritto alla notifica dell’avviso di deposito, l’impugnazione avverso tali provvedimenti esula dal caso previsto dall’art. 585 co. III c.p.p. di diversa decorrenza per imputato e difensore e si dovrà pertanto avere attenzione alla sola esecuzione del provvedimento o alla diversa data di conoscenza da parte del solo interessato.

A cura di Giacomo Passigli

Allegato:
27777-2006