Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Eccessiva durata del processo: il diritto al risarcimento spetta anche agli eredi (Cass., Sez. I, 9 novembre 2006, n. 23939)

Segnaliamo ai Colleghi una pronuncia con cui la Corte di Cassazione riconosce il diritto al risarcimento del danno da eccessiva durata del processo su domanda proposta dell’erede della parte. La Corte, riprendendo una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (23 dicembre 2005, n. 28507) e portando avanti così il nuovo orientamento giurisprudenziale, afferma prima di tutto che il fondamento dell’indennizzo risiede nell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali e non già nella Legge 89 del 2001 (cd. Legge Pinto, che ha semplicemente istituito uno strumento interno di tutela contro l’eccessiva durata dei processi) con la conseguenza che al fine di stabilire l’indennizzo deve conteggiarsi anche il lasso di tempo precedente l’entrata in vigore di tale legge; inoltre, una volta riconosciuto che il diritto ad un giudizio che si esaurisca in tempi ragionevoli trova origine direttamente nella Carta, questo si trasmette necessariamente anche agli eredi. L’ammontare del risarcimento, pertanto, dovrà tener conto sia della durata del giudizio precedente all’evento interruttivo sia di quella successiva alla riassunzione da parte dell’erede.
Unico limite alla richiesta risarcitoria da parte dell’erede è costituito dalla circostanza che sia già stata proposta domanda di equo indennizzo dinanzi alla Corte di Strasburgo e questa si sia già pronunciata.

A cura di Guendalina Carloni

Allegato:
23939-2006