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giurisprudenza

Effettiva verifica da parte dei giudici sull’attività svolta dal legale in sede di liquidazione della parcella (Cass., Sez. II, 31 maggio 2010, n. 13229)

Con la sentenza in commento, la Sezione Seconda della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso avanzato da un cliente il quale si era visto condannare dal Tribunale di Napoli a pagare al legale che lo aveva assistito in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo un onorario parametrato al cumulo di valore dell’originario ricorso per decreto ingiuntivo e della successiva domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione allo stesso.
La Suprema Corte, richiamando la sentenza delle Sez. Unite n. 19014 del 2007, ritiene che nel caso in specie il processo logico seguito dal Giudice napoletano per determinare il valore delle spese processuali non ha fondamento poiché il valore della controversia deve essere determinato con riferimento al momento in cui viene presentata la domanda di liquidazione delle spese non influendo sullo stesso gli importi per interessi, rivalutazione monetaria e danni maturati successivamente; inoltre, afferma la Corte, deve sempre aversi riguardo ai reali e diversi interessi delle parti.
Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno specificato che i Giudici di merito nel liquidare la parcella del legale che ha prestato l’attività giudiziale, sono chiamati a verificare l’effettiva attività svolta dallo stesso, valutando lo specifico caso giuridico oggetto della domanda di liquidazione delle spese, per verificare se tale importo sia un parametro di riferimento idoneo rispetto al reale valore della causa pendente.
Qualora la domanda di liquidazione delle spese presentata dal legale sia sproporzionata rispetto al valore della causa, il legale potrà essere sottoposto ad un’azione di responsabilità professionale.
Nell’affermare ciò la Corte ha avuto altresì modo di statuire il principio di diritto che “… qualora sia accolta l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 645 C.P.C., l’onorario dovuto al legale del creditore che aveva chiesto il decreto ingiuntivo opposto, deve essere determinato tenendo conto, ai fini del valore della controversia, della domanda originaria, non potendo a tal fine operare il cumulo con la domanda successivamente proposta dall’opposto in sede di costituzione nel giudizio di opposizione.”

A cura di Lapo Mariani