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giurisprudenza

Efficacia di giudicato delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti o di patteggiamento (Cass., Sez. Un., 9 aprile 2008, n. 9166)

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (chiamate a decidere avverso una decisione del C.N.F. ai sensi degli artt. 66 e ss. r.d. 37/1934), hanno confermato l'orientamento della giurisprudenza in merito alla forza di giudicato delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti o di patteggiamento nei giudizi disciplinari.
In tali procedimenti trovano, infatti, applicazione l'art. 653 c.p.p., concernente l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare, nonché l'art. 445 c.p.p., che esclude il giudizio disciplinare dal principio secondo cui il patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi (Cass. ss. uu. 18290/2004; Cass. ss. uu. 13975/2004; Cass. ss. uu. 4893/2004).
Ciò sembra contrastare con quanto previsto dall'art. 5 del codice deontologico che fa salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso da parte dell'organo disciplinare in caso di imputazione del professionista per la violazione della legge penale.
In realtà, precisa la Suprema Corte, quest'ultima disposizione riguarda solo la valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti commessi dal professionista ma non anche la valutazione dell'accertamento dei medesimi fatti già oggetto di un giudicato penale.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, ribadito il principio della unitarietà dell'ordinamento disciplinare tra gli avvocati ed i praticanti iscritti nel relativo registro speciale, come si desume da quanto disposto dall'art. 58 r.d. 1578/1933.
Ne consegue che al praticante resosi colpevole di fatti non conformi alla dignità ed al decoro della professione forense potrà, al pari degli avvocati, essere irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, con conseguente interruzione del periodo di pratica.
Proprio in virtù di detto principio, nel caso in cui venga irrogata la sanzione della sospensione per fatti commessi dal praticante in costanza del praticantato, la sanzione potrà essere scontata anche dopo la sua iscrizione all'albo degli avvocati.

A cura di Ilaria Biagiotti

Allegato:
9166-2008