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giurisprudenza

Elezione di domicilio. Trasferimento di domicilio del difensore (Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2006, n. 13320)

Con la presente sentenza la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha accolto il ricorso presentato da una società che lamentava la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, in quanto l’avviso di convocazione dell’udienza fissata per la decisione era stato notificato mediante l’affissione all’albo della Commissione Tributaria e non presso lo studio del professionista dove la società aveva eletto domicilio.
La Corte di Cassazione infatti ha ritenuto che nei procedimenti tributari, la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza va effettuata ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 546/92 ultimo comma presso la Segreteria della Commissione Tributaria, senza limiti temporali, qualora non sia comunicato il trasferimento del domicilio eletto.
Pertanto, tale ipotesi, a giudizio della Corte dovrà essere parificata all’originario difetto delle indicazioni relative, imponendo l’applicazione delle modalità previste, in via residuale, dell’ultimo comma del suddetto art. 17.

A cura di Ilaria Chiosi

Allegato:
13320-2006