Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Elezioni forensi: scatta il divieto del terzo mandato anche per l’elezione nell’Ordine accorpato (Cass., Sez. Un., 12 maggio 2021, n. 12601)

Dopo la sentenza n. 8566 del 26 marzo 2021 da ultimo commentata sullo scorso numero de Il Foglio, la Cassazione torna a pronunciarsi a Sezioni Unite in merito al divieto per i consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di venire eletti anche per un terzo mandato.

In particolare, la fattispecie sottoposta al vaglio della Corte traeva origine dalla contestazione dei risultati elettorali in relazione alla posizione di alcuni candidati che avevano espletato mandati presso un Ordine successivamente soppresso e accorpato in altro Ordine (presso cui era stato espletato l’ultimo mandato), con ciò violando il divieto di terzo mandato.

In maggiore dettaglio, la sentenza impugnata veniva contestata laddove aveva ritenuto candidabili ed eleggibili alcuni candidati che avevano svolto i precedenti mandati presso un ordine soppresso e, quindi, ritenuto essere espressione di un diverso corpo elettorale.

Ebbene, al fine di decidere la questione sottoposta alla propria attenzione, la Corte si è richiamata al principio espresso dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n. 2603/2021, secondo cui “le disposizioni contenute negli artt.3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 e 11 quinquies, comma 1, del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 12 del 2019 (per effetto delle quali lo svolgimento di due mandati consecutivi di componente del consiglio dell’ordine degli avvocati, anche per una parte soltanto di ciascun quadriennio – ma per un periodo non inferiore ad un biennio – comporta l’ineleggibilità alla medesima carica per un ulteriore quadriennio, ancorché il duplice mandato sia stato in parte espletato in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. n. 113 del 2017), devono essere interpretate nel senso che il divieto da esse previsto opera anche in caso di soppressione di un consiglio dell’ordine e di trasmigrazione dei relativi iscritti nell’albo di un altro consiglio, precludendo quindi al professionista che abbia già svolto le funzioni di componente presso il consiglio dell’ordine di provenienza, per il periodo consentito dalla legge, la candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine di nuova iscrizione; ciò in quanto, per un verso, la predetta ineleggibilità – come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2019 […] – trova fondamento nell’esigenza di recidere il legame eventualmente istauratosi tra il singolo consigliere e i relativi elettori, suscettibile di recare pregiudizio non solo alla regolarità della competizione elettorale, ma anche alla correttezza e imparzialità nell’esercizio delle funzioni; mentre, per altro verso, questa esigenza non viene meno a seguito dell’ampliamento del corpo elettorale conseguente alla trasmigrazione nell’albo di un nuovo consiglio degli elettori iscritti a quello di un consiglio soppresso, atteso che del nuovo bacino elettorale vengono a far parte anche gli elettori del precedente consiglio, potendo quindi risultare in concreto alterata la posizione di uguaglianza dei partecipanti alla competizione elettorale e condizionato il futuro esercizio delle funzioni di consigliere”.

Pertanto, i Giudici hanno ritenuto di recepire integralmente il suddetto principio, “dovendosi ritenere – in continuità con Cass., SS.UU. n. 32781/2018 e alla luce di Corte Cost. n. 173/2019 – che, per effetto della trasmigrazione nell’ordine accorpante degli avvocati già iscritti presso l’ordine soppresso, non risulti reciso il legame instauratosi fra il consigliere dell’ordine soppresso e la precedente base elettorale, sussistendo pertanto quella possibilità di consolidamento di posizioni di potere e di alterazione delle condizioni di eguaglianza fra i partecipanti alla competizione elettorale che le disposizioni dell’art. 3 l. n. 113/2017 e dell’art. 11 quinquies d.l. n. 135/2018 (come integrato in sede di conversione) hanno inteso scongiurare”. Con ciò cassando la sentenza impugnata, con rinvio al C.N.F. affinché proceda, in diversa composizione, a nuovo esame della vicenda alla luce dei principi sopra richiamati.

A cura di Cosimo Cappelli