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giurisprudenza

Erronea evocazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate: l’avvocato deve pagare i danni (Cass., Sez. III, Ord., 5 giugno 2020, n. 10822)

Con la recente ordinanza n. 10822 dello scorso 5 giugno, la Suprema Corte ha ritenuto fonte di responsabilità professionale dell’avvocato difensore l’erronea evocazione in giudizio dell’Ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate in un’epoca in cui per la proposizione del ricorso per cassazione la legittimazione passiva era riconosciuta solo ed esclusivamente in capo al Ministero delle Finanze.

Nello specifico, la Suprema Corte ha anzitutto ricordato che l’avvocato è tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui al combinato disposto degli artt. 1176, 2° comma e 2236 c.c. e della buona fede oggettiva o correttezza. Quest’ultima, inoltre, costituisce criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo fonte altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva, ex art. 1374 c.c. che da quella cogente, ex art. 1339 c.c., di integrazione del comportamento dovuto, laddove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio.

Fatta tale premessa, i Giudici di legittimità hanno quindi chiarito che l’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti, dovendo valutarsi alla stregua della causa concreta dell’incarico conferito al professionista dal committente.

Ebbene, disattendere la regola effettiva in tema di legittimazione passiva nell’ambito del processo tributario (che all’epoca della proposizione del ricorso per cassazione de quo riconosceva la medesima esclusivamente in capo al Ministero delle finanze, e non agli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate) costituisce senz’altro fonte di responsabilità professionale dell’avvocato difensore, che sarà costretto a risarcire il danno al proprio cliente.

A cura di Cosimo Cappelli