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giurisprudenza

Esame di avvocato: rischiosa la citazione di interi passi di sentenze (TAR Campania Napoli, sez. VIII, 7 marzo 2011, n. 1321)

La sentenza in commento ribadisce un orientamento già consolidato nella giurisprudenza, in merito alla correzione degli elaborati redatti dai concorrenti all’esame per l’abilitazione alla professione forense.
Il principio qui ribadito ha trovato difatti recente affermazione da parte del Consiglio di Stato, sez. IV, 23 novembre 2010, n. 5334: “in tema di mancata ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, alla stregua del consolidato e costante orientamento della Sezione, ai sensi dell'art. 23, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, l'avvenuto accertamento che una delle prove scritte presentata dal candidato sia in tutto o in parte copiata dall'elaborato di altro candidato o da qualche pubblicazione, comporta di per sé solo la non ammissione alla prova orale”.
Nella fattispecie, la Commissione, in sede di correzione, ha rilevato che il candidato aveva riportato nell’elaborato un ampio brano tratto dal testo di una sentenza della Cassazione Civile; brano, peraltro, che non è stato riportato quale citazione “virgolettata”, bensì piuttosto inserito nel corpo del testo a mo’ di produzione “originale” del candidato medesimo.
Il TAR adito ritiene legittimo il provvedimento di non ammissione impugnato.
Richiamato in via preliminare che il giudizio reso in ordine all’elaborato ha natura di merito “tecnico”, in quanto tale non censurabile in sede giurisdizionale se non ove manifestamente illogico/illegittimo, si richiama che il R.D. 37/1934 consente di consultare, in sede di esame, solo leggi e decreti dello Stato, nonché massime giurisprudenziali (della specie di quelle richiamate nei cd. “codici commentati”).
Non è consentita l’introduzione di alcuna altra tipologia di testo.
Ribadito pertanto che “la consultabilità della giurisprudenza (in forma, ripetesi, di sole massime) non abilita ad una copia indiscriminata, ma anzi, al contrario, costituisce potenziale elemento di innalzamento del livello culturale dell’elaborato”, si ritiene che tale non sia il caso affrontato, in quanto l’utilizzo dell’ampio brano tratto dalla sentenza è stato utilizzato sostanzialmente per redigere il parere, e non per arricchirne i contenuti elaborati con modalità originali e personali. Rileva quindi il profilo della “copiatura” del testo, che elide qualsivoglia apporto personale del candidato alla problematica sottoposta; con conseguente impossibilità di valutare la sussistenza, in capo al medesimo, dell’effettiva capacità e preparazione maturata.
L’avvenuta “copiatura” del testo rileva altresì sotto ulteriore profilo, ovvero quello del divieto di introduzione di testi ulteriori rispetto a quelli consentiti dal r.d. 37/1934 nonché dalle successive indicazioni ministeriali.
Afferma sul punto il TAR che la commissione, “ove in sede di correzione degli elaborati riscontri che il contenuto dell’elaborato appaia conforme e sostanzialmente sovrapponibile a pubblicazioni non ammesse … deve ragionevolmente ritenere che tale circostanza sia conseguente alla inosservanza del divieto di cui si è detto”.
In altre parole, il riscontro di una assimilabilità fra il contenuto dell’elaborato ed un testo di cui non è consentita l’ammissione in sede di esame crea una presunzione, ovviamente relativa, di effettiva introduzione del testo vietato in sede di esame; circostanza che, per inciso, ove rilevata nel corso di svolgimento delle prove, comporterebbe l’esclusione del candidato dalla selezione.
Ne deriva un orientamento giurisprudenziale che, sia pur nella sua estrema rigidità (non appare infatti agevolmente vincibile la presunzione di avvenuta introduzione di testi non consentiti, da ultimo richiamata), ribadisce la necessità di redazione degli elaborati d’esame con il massimo apporto “originale” possibile, proprio al fine di consentire ai Commissari di svolgere una valutazione effettiva sulle capacità del candidato e sulla sua idoneità allo svolgimento della professione forense.

A cura di Mauro Mammana