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giurisprudenza

Esame forense: improcedibile per carenza di interesse il ricorso del candidato escluso e poi abilitato (Cons Stato, sez. IV, 16 settembre 2008, n. 4358)

Con la sentenza che di seguito pubblichiamo il Consiglio di Stato afferma come, in seguito all’entrata in vigore della legge 17 agosto 2005 n. 168, il giudice amministrativo non possa pronunciarsi sui ricorsi proposti dal concorrente rimasto escluso dalla procedura d’esame laddove questi, avendo ottenuto la sospensione giurisdizionale del provvedimento impugnato abbia successivamente superato le restanti prove d’esame.
Dal punto di vista processuale la nuova normativa speciale fa venire meno la materia del contendere a causa di un factum principis: è la legge infatti che prevede, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, il conseguimento della abilitazione professionale o del titolo, per il quale concorrono.
Alla luce della nuova normativa, pertanto, il giudice di secondo grado non può fare altro che ritenere definita (per legge) la vicenda, dichiarando la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado proposto dall’odierna appellante, essendo intervenuto, nel corso del giudizio di prime cure, un fatto nuovo, come tale idoneo a ritenere comunque superata la precedente determinazione negativa ed inutile qualsiasi statuizione nel merito della legittimità degli atti oggetto del giudizio.
In merito alla questione in esame si ricorda la contraria posizione del Consiglio di Giustizia della regione Sicilia, pubblicata nel precedente numero del Foglio del Consiglio, la quale ha di nuovo sollevato questione di costituzionalità dell’art. 4, comma 2 bis, della legge 17 agosto 2005 n. 168., ritenendo che la novella disciplina svilisca il ruolo attribuito dalla Costituzione al giudice amministrativo. 

A cura di Sara Fabbiani

Allegato:
4358-2008