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giurisprudenza

Esclusa l’applicabilità degli studi di settore ai praticanti avvocati (Cass., Sez. Trib., 21 settembre 2010, n. 19951)

Con la sentenza sopra emarginata, la Suprema Corte ha sancito la non applicabilità degli studi di settore ai praticanti avvocati. E’ palesemente illogico, precisa la Corte, ritenere che sia sufficiente l’apertura della partita Iva perché siano assicurati clienti, ricavi e redditi, così come la predisposizione della propria posizione tributaria non è indice della produzione di reddito.
Non è pertanto corretto equiparare l’attività del praticante a quella dell’avvocato, né può essere ignorata l’inerzia tipica della fase iniziale dell’attività professionale legale.
Infatti, i parametri per l’applicazione degli studi di settore, pur rivelandosi strumenti presuntivi utilissimi per l’amministrazione finanziaria, non possono tuttavia esplicare effetti automatici, rendendosi sempre necessario il confronto con la situazione concreta, ovvero con l’effettiva capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica, anche in ossequio all’art. 53 della Costituzione.

A cura di Guendalina Carloni

Allegato:
19951-2010