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giurisprudenza

Fascicolo di parte. Mancata attestazione di avvenuto deposito dei documenti prodotti. Mera irregolarità formale, che non preclude l’utilizzabilità in giudizio dei documenti (Cass., Sez. II, 2 marzo 2007, n. 4898)

Nel caso in esame, i ricorrenti hanno impugnato una sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva rigettato la domanda attorea con cui si chiedeva :1) l’intervenuta usucapione di un immobile demaniale (occupato nel periodo bellico) e dagli stessi ristrutturato, 2) la condanna del Ministero al pagamento delle migliorie apportate all’immobile.
Due i motivi del ricorso in Cassazione. Con il primo motivo, che qui interessa, i ricorrenti hanno lamentato che la Corte avrebbe utilizzato, ai fini della decisione sulla demanialità del bene, documentazione prodotta dal Ministero ma sprovvista di attestazione del Cancelliere di deposito nel fascicolo. I ricorrenti hanno in particolare dedotto che la documentazione sarebbe stata inutilizzabile in quanto il suo utilizzo avrebbe comportato una violazione del diritto di difesa laddove gli stessi non avevano potuto eccepire e/o dedurre nulla sul suo contenuto.
La Corte di Cassazione ha respinto il motivo rilevando che la mancata attestazione di deposito da parte del Cancelliere costituiva: “una mera irregolarità formale, che non preclude la sua utilizzabilità ai fini del giudizio” (in termini, Cass. 11 Giugno 2004, n.11088).

Avv. Walter Sardella