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giurisprudenza

Frazionabilità della tutela giudiziaria del credito ed interesse del creditore (Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726)

Con la sentenza che di seguito pubblichiamo la Suprema Corte, rivedendo l’orientamento precedente (cfr. Cass. SS.UU. n. 108/2000), statuisce l’inammissibilità di più domande giudiziali con le quali il creditore chiede l’adempimento parziale di un’unica obbligazione (già esigibile).
Secondo le Sezioni Unite, investite della decisione per risolvere la questione di massima, la valorizzazione del principio di correttezza e buona fede (connessa ai doveri di solidarietà richiesti dall’art. 2 della Costituzione) e l’introduzione nel nostro ordinamento del “giusto processo” comportano da una parte il diritto per il debitore di non vedersi moltiplicare le azioni contro di lui per uno stesso credito, con prolungamento del vincolo coattivo e aumento delle spese, e, dall’altra, la necessità di evitare l’effetto inflattivo della moltiplicazione di giudizi e il rischio della formazione di giudicati contraddittori.
Per di più la Corte afferma a chiare lettere che, a fronte di tali interessi di portata costituzionale non assumerebbero alcun valore gli interessi, “non necessariamente emulativi, del creditore”.
Se da un lato può apparire condivisibile il voler ridurre, in ossequio ai principi richiamati, il carico dei giudizi pendenti per uno stesso credito, appare tuttavia discutibile l’escludere aprioristicamente l’interesse di cui la parte, di volta in volta, può essere portatrice.
Tra l’altro, un filtro alle azioni meramente emulative è già presente nel nostro ordinamento ed è costituito dal Codice Deontologico che prevede, all’art. 49, l’obbligo per l’avvocato di “non aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita”.


Allegato:
23726-2007