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giurisprudenza

Gli emolumenti percepiti dall’avvocato quale consigliere di amministrazione di una società di capitali non sono soggetti a contribuzione a favore della Cassa Forense (Corte di appello di Salerno, 12 Ottobre 2006)

La decisione in commento ripropone la controversa questione della natura dei redditi dell’avvocato derivanti dall’attività di consigliere di amministrazione di una società di capitali.
Nel caso concreto la Corte di Appello di Salerno ha affermato che il reddito derivante dall’attività di partecipazione del professionista al consiglio di amministrazione di una società di capitali è estranea alla professione forense e pertanto non può formare oggetto di imposizione contributiva.
Il giudice di seconde cure ha richiamato l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione che con sentenza n. 629 del 19 gennaio 1993 ha stabilito che formano oggetto di imposizione contributiva solo i redditi prodotti dallo svolgimento dell’attività professionale, con esclusione di qualsiasi altro provento di carattere avventizio non collegabile all’esercizio della professione.
Partendo da tale principio la Corte di Appello di Salerno ha escluso il collegamento funzionale tra gli emolumenti corrisposti dalla società e l’esercizio della professione, precisando che l’attività di collaborazione svolta dal professionista, che ha durata limitata, carattere sporadico e non continuativo e che può, peraltro, essere svolta anche da soggetto non in possesso dei titoli necessari per l’abilitazione all’esercizio professionale di avvocato, come nel caso in esame, non integra attività di natura professionale o di assistenza e consulenza stragiudiziale.

Avv. Francesca Tarantola

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App. Salerno