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giurisprudenza

Gli interessi legali sul compenso del professionista decorrono dall’ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 28 della legge 794/42 (Cass., Sez. II, 2 febbraio 2011, n. 2431)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte, confermando le precedenti pronunce, (Cass. 5240/1999; Cass. 11777/2005) si è espressa ancora una volta sul tema della decorrenza degli interessi di mora sul compenso relativo alla prestazione svolta dall'avvocato.
Nel caso in esame un difensore aveva proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 28 della Legge 794/42, aveva liquidato il compenso del professionista.
La censura mossa dal legale riguardava la mancata determinazione degli interessi legali che, a detta del ricorrente, dovevano decorrere dal momento della conoscenza dell'importo della parcella da parte del cliente, in tale sede resosi moroso.
La Cassazione, rigettando il ricorso, ha chiarito che qualora insorga una controversia tra l'avvocato e il cliente in ordine alla misura del compenso per l'opera svolta, il debitore è costituito in mora soltanto dopo la liquidazione del debito, e quindi dal momento del deposito dell'ordinanza del giudice.
Pertanto è solo da allora che cominciano a decorrere gli interessi sull'onorario, e sull'importo liquidato.
La Corte di Cassazione ha altresì sottolineato che alcun rimedio è offerto all'avvocato che si dolga del compenso determinato dal giudice se omette di specificare le singole voci del tariffario, a suo avviso, decurtate.
La censura così mossa, secondo la Corte, è generica ed impedisce ogni controllo su quanto statuito, posto che la decisione del Tribunale sul quantum dell'onorario dell'avvocato, rappresenta l'esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuta tra i limiti del tariffario, è insindacabile in sede di legittimità.

A cura di Elena Parrini