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giurisprudenza

I collaboratori di giustizia ammessi al patrocinio a spese dello Stato possono nominare due difensori (Cass., Sez. II, 23 novembre 2011, n. 22965).

Afferma infatti la Corte che, la disciplina prevista dal DPR 115/00, proprio secondo quanto da questo previsto all'art. 115 e confermato dalla stessa rubrica del titolo III, è limitato al quantum e alle forme procedimentali di liquidazione, senza estendersi alle regole che attengono alle condizioni per l'accesso al beneficio.
Ben può dunque il collaboratore avvalersi di due difensori, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 91 co. I lett. b), fermo restando che il pagamento spetterà ad uno solo dei difensori.
Ciò è giustificato, spiega la Corte dal fatto che i requisiti di non abbienza dei collaboratori sono diversi dal normale, a causa dell'elasticità del programma di protezione che comporta una valutazione discrezionale caso per caso.

A cura di Giacomo Passigli. 

Allegato:
22965-2011