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giurisprudenza

I compensi per l’attività di avvocato devono essere pattuiti per scritto. (Cass., Sez. II, Ord., 7 dicembre 2023, n. 34301)

Nell’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ribadisce che l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” a pena di nullità.

Nel caso di specie, un avvocato aveva richiesto al Tribunale il pagamento dei compensi per servizi legali forniti a una banca in quattro procedimenti. L’istituto di credito, costituitosi in giudizio, aveva eccepito che per la ricorrente dovesse valere la “convenzione operativa e tariffaria con i legali fiduciari”, che tuttavia il legale non aveva sottoscritto. Sulla base di taluni elementi presuntivi, il Tribunale aveva ritenuto che tra le parti fosse applicabile la convenzione tariffaria, respingendo così la domanda dell’avvocato.

La Suprema Corte ha precisato che, anche successivamente alla riforma dell’ordinamento forense di cui alla Legge n. 247 del 2012, i compensi per l’attività dell’avvocato debbono essere pattuiti per iscritto, a pena di nullità, dovendosi escludere la tacita abrogazione dell’art. 2233 c.c.

La ratio risiede nell’esigenza di attribuire certezza e univocità alla pattuizione, nell’interesse dei contraenti, al fine di evitare che sorgano contestazioni e conflitti tra avvocato e cliente.

La Corte, pertanto, ritiene che la novella, nell’innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell’incarico, ha lasciato invece invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l’accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall’accettazione nella medesima forma e, dall’altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.

Nella vicenda in esame, pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso in ragione dell’estraneità dell’avvocato rispetto alla convenzione tariffaria.

A cura di Costanza Innocenti