La Corte di Cassazione ha ribadito, con la sentenza in epigrafe, la natura assistenziale dell’assegno divorzile a favore del coniuge richiedente, che non dispone o non procurarsi per ragioni oggettive di redditi sufficienti per il suo mantenimento.
In particolare, la concessione dell’assegno è subordinata all’accertamento e alla valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi economici del beneficiario da parte del Giudice, sulla base dei parametri indicati dalla legge e correttamente richiamati dal primo Giudice, quali:
– il tenore di vita condotto dai coniugi sino alla cessazione della convivenza e la durata della stessa;
– il reddito di entrambi, comprensivo dei loro cespiti patrimoniali e il contributo personale dato da ciascuno alla gestione della famiglia.
A cura di Guendalina Guttadauro