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giurisprudenza

I criteri per la liquidazione degli onorari di più cause riunite sono diversi se il patrocinio è svolto dallo stesso avvocato o da avvocati distinti (Cass., Sez. Lav, 9 settembre 2008, n. 22931)

Le norme di cui all'art. 5, comma 4, della tariffa forense approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 e l'art. 151, comma 2, disp. att. c.p.c., che disciplinano in modo diverso la liquidazione degli onorari hanno un diverso ambito di applicazione, riferendosi la prima al caso in cui uno stesso avvocato assiste e difende più parti (sin dall'origine o per effetto di successiva riunione), e la seconda al caso della riunione di cause con difensori diversi. Ne consegue che, mentre nella seconda ipotesi, riguardando un' attività processuale iniziale necessariamente distinta, la liquidazione è del pari distinta (salvo la riduzione prevista dalla richiamata norma), ove la riunione riguardi cause con parti patrocinate dallo stesso avvocato, è legittima la liquidazione globale ed unitaria delle spese giudiziali e l'applicazione della regola delle tariffe professionali.

A cura di Francesca Tarantola

Allegato:
22931-2008