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giurisprudenza

I limiti della procura generale (Cass., Sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25045)

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei poteri esercitabili nel processo dall’avvocato munito di procura generale.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione era chiamata a pronunciarsi sul ricorso contro una sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva ritenuto responsabile l’Anas S.p.A., ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i danni a cose e persone conseguenti ad un incidente stradale. È bene specificare che nel corso del giudizio di merito, il legale dei ricorrenti aveva rinunciato alla richiesta di risarcimento nei confronti della Anas S.p.A. (avanzata in un precedente atto di intervento) mantenendo ferme – in sede di precisazione delle conclusioni – le sole domande proposte contro i proprietari e i conducenti coinvolti nel sinistro.
La Corte territoriale di Palermo aveva accolto la richiesta del difensore sostenendo che la scelta di rinunciare agli atti rientrasse tra i suoi poteri di condotta processuale e di libero esercizio della discrezionalità tecnica.
La Corte di Cassazione sul punto è stata di diverso avviso e richiamando la propria consolidata giurisprudenza ha ribadito come la procura generale alle liti non conferisce al difensore il potere di compiere atti che comportino disposizioni del diritto in contesa, qual è la rinuncia, per la quale occorre un mandato speciale.(Cass. Civ. n. 1439/02, 5905/06, 12134/14).
La Corte nell’accogliere il primo motivo di ricorso ha formulato il seguente principio di diritto: « il difensore della parte costituita in giudizio, senza essere munito di procura speciale ai sensi dell’art. 306 c.p.c., comma 2, può modificare la domanda in sede di precisazione delle conclusioni ma non può rinunciare validamente agli atti del giudizio. Qualora il difensore, non munito di procura speciale, rinunzi alla domanda o ad un capo di essa, la rinunzia non è validamente effettuata ed il vizio che si determina, può essere rilevato nei successivi gradi di giudizio».

A cura di Brando Mazzolai

 

Allegato:
25045-2019