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giurisprudenza

I praticanti avvocati sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2006, n. 12543)

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che i praticanti avvocati iscrittiti nel registro speciale tenuto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio di appartenenza e che di conseguenza anche nei loro confronti è configurabile una responsabilità disciplinare.
La Suprema Corte richiamando l’art. 14, comma 4, R.D. 37/1934 – secondo cui “il praticante che sia stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all’esercizio del patrocinio (…) può essere reiscritto nel registro ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione dal patrocinio stesso” – ha precisato che occorre distinguere tra praticanti avvocati ammessi ad esercitare il patrocinio e praticanti avvocati non ammessi.
Partendo da tale distinzione la Suprema Corte ha concluso affermando che in mancanza di un provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti il venir meno del diritto ad esercitare la professione non comporta anche il venir meno dello status di praticante e dell’interesse del soggetto a continuare ad essere iscritto nel registro speciale ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione dal patrocinio stesso.

A cura di Francesca Tarantola

Allegato:
12543-2006