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giurisprudenza

I presupposti per l’assoggettabilità ad IRAP dei professionisti. (Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2011, n. 16337; Cass., Sez. Trib., 19 luglio 2011, n. 15805; Cass., Sez. Trib., 6 luglio 2011, n. 14932)

Nelle sentenze che di seguito pubblichiamo la Corte di Cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento, affermando che qualora il professionista sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella svolta in forma associata, è tenuto a dimostrare, al fine di sottrarsi all’applicazione dell’Irap, di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire vantaggi organizzativi ed incrementativi della ricchezza prodotta.
Elemento determinante è infatti l’associazione, la quale è uno strumento non solo per consentire il lavoro del professionista ma anche per potenziarne la capacità, e lo studio associato “è qualcosa di più rispetto al mero esercizio dell’attività professionale. Non struttura di mero supporto, ma una struttura organizzativa di cui il professionista si avvantaggia”.

A cura di Sara Fabbiani

Allegato:
14932-2011

Allegato:
16337-2011

Allegato:
15805-2011

Allegato:
14932-2011