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giurisprudenza

I requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici (Cass. Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28049)

La suprema Corte ha ribadito, con la sentenza in epigrafe, i seguenti principi:
– nel procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, non possono proporsi nuovi motivi di impugnazione con atti successivi al ricorso, che, difatti, deve contenere l’indicazione specifica degli stessi, in base all’art. 59, comma I, r.d. 22 Gennaio 1934 n. 37. La prescrizione del requisito della specificazione, previsto dalla norma indicata comporta, conseguentemente, la preclusione dell’esame di questioni, che non abbiamo formato oggetto di censure specifiche o che non siano direttamente connesse con quelle dedotte con i motivi di impugnazione.
– I motivi di impugnazione possono anche denunciare i vizi di motivazione, senza che tale deduzione possa essere intesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto operati dal Consiglio ed un nuovo apprezzamento della loro rilevanza rispetto alle imputazioni.
La Cassazione, inoltre, dopo aver affrontato le questioni risolte alle luce dei principi esposti, ha confermato un orientamento oramai costante, secondo cui l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo, di cui al r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, art. 3, u.c., lettera b) richiede due presupposti: a) deve esistere, nell’ambito dell’ente pubblico, un’ ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; b) colui che chiede l’iscrizione, ossia, dipendente dell’ente ed in possesso del titolo di avvocato, che faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente.
Inoltre, la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia del tutto privo di stabilità.
Tale inquadramento non è configurabile quando la destinazione all’ufficio legale dell’ente sia liberamente revocabile dall’autorità amministrativa che ha provveduto, essendo, invece, necessario, ai fini dell’iscrizione, che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/ o criteri prestabiliti. 

A cura di Guendalina Guttadauro

Allegato:
28049-2011