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giurisprudenza

Il C.N.F. in tema di inadempimento degli obblighi di mandato di natura professionale e fiscale (C.N.F., Sent., 1 giugno 2022, n. 84)

Con la pronuncia in oggetto il C.N.F. ha affrontato il tema dell’inadempimento degli obblighi di mandato di natura professionale e fiscale.
Il procedimento dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) traeva origine dall’esposto di un cliente che contestava al proprio avvocato la violazione di numerosi doveri deontologici tra cui quelli di lealtà e correttezza, di probità e decoro.
In particolare il cliente riferiva che, a seguito della sospensione della patente, si era rivolto al legale al fine di proporre opposizione alla sanzione. L’avvocato confermata l’esistenza dei presupposti per il ricorso riceveva mandato e una somma di denaro a titolo di acconto per la quale non veniva emessa alcuna fattura. Dopo qualche tempo il cliente, non avendo ricevuto più notizie sull’esito del ricorso, si rivolgeva all’avvocato che lo rassicurava sulla pendenza della lite. Nonostante l’asserito deposito del ricorso il cliente si recava in cancelleria e scopriva che nessuna opposizione era stata depositata. Il cliente dopo aver appurato di non poter più impugnare la sentenza per la decadenza dei termini, revocava il mandato presentando un esposto al CDD. L’avvocato dal canto suo depositava note difensive nelle quali dichiarava che l’inadempimento era stato determinato da un disguido con il collega di studio incaricato del deposito, siccome impossibilitato a provvedervi personalmente per malattia. Inoltre l’avvocato dichiarava la difficoltà a raggiungere un risultato favorevole per il proprio cliente alla luce dei fatti e delle circostanze contestate; per tale motivo il mancato deposito non avrebbe arrecato alcun danno al cliente.
All’esito del procedimento disciplinare il CDD riteneva integrate le violazioni degli obblighi di mandato sia per l’inadempimento di natura professionale che di natura fiscale a seguito della mancata emissione della fattura. Per tali ragioni il CDD irrogava al legale la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di quattro mesi.
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) chiamato a decidere sul ricorso presentato dall’avvocato chiarisce innanzitutto la correttezza e completezza dell’attività istruttoria espletata dal CDD, confermando le plurime violazioni del codice deontologico, tra le quali: “violazione dei doveri di probità, dignità e decoro” (art. 9), “inadempimento deontologicamente rilevante al mandato” (art. 26), “violazione degli obblighi di informazione” (art. 27 cc. 1-6-12) ed infine “violazione in tema di obblighi fiscali” (art. 16-29 c.3).
Nonostante le plurime contestazioni il CNF accoglie le doglianze del legale secondo cui la sanzione sarebbe stata “sproporzionata”. Nel provvedimento de quo si ritiene infatti che nella individuazione della sanzione applicata occorreva tener conto anche “dell’assenza di precedenti, delle condizioni personali, anche di salute, dell’incolpato e della mancanza di danno, dato che il ricorso non aveva ragionevoli probabilità di essere accolto“. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, la sanzione è stata rideterminata in due mesi di sospensione.

A cura di Brando Mazzolai

Allegato:
84-2022