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giurisprudenza

Il cliente convenuto nel giudizio civile per il pagamento di una notula, che dichiari il saldo “a nero” della stessa in assenza di riscontri oggettivi, è condannato per falso giuramento (Cassazione, sez. VI Penale, 6 giugno 2011, n. 22281)

L’avvocato, dopo gli opportuni solleciti, citava in giudizio per il pagamento di una notula professionale una cliente, la quale si costituiva sostenendo e deponendo di avere saldato “a nero” l’intera pratica. Emergevano in corso di causa due solleciti inviati tramite raccomandata dal legale. Nei confronti della convenuta si apriva anche un procedimento penale per il reato di cui all’art. 371 c.p. che vedeva la condanna della stessa da parte della Corte di Appello, con sentenza in riforma dell’opposto giudizio di prime cure. La Corte di Cassazione ritenuta adeguatamente motivata la sentenza anche nella parte in cui si ritiene attendibile la deposizione dell’avvocato costituito parte civile, anche con il più rigoroso vaglio cui deve essere sottoposta in quanto portatrice di pretese economiche e ritenendo le argomentazioni di parte ricorrente inammissibilmente sconfinanti nel merito, dichiarava manifestamente infondato il ricorso presentato dalla cliente convenuta, che veniva dunque condannata in via definitiva per falso giuramento. In particolare la Corte ha ribadito come, in simili circostanze, le dichiarazioni giurate debbano avere un minimo riscontro probatorio.

A cura di Giacomo Passigli

Allegato:
22281-2011