Nel caso in esame un avvocato subiva un procedimento disciplinare per una serie di comportamenti contrari ai doveri di decoro e diligenza nonché al rapporto fiduciario con il proprio assistito.
Nello specifico i tre procedimenti disciplinari si riferivano a tre diverse contestazioni riferite alla mancata partecipazione ad un’udienza penale, all’inadempimento dell’obbligo di invio alla Cassa forense della comunicazione previdenziale e fiscale obbligatoria di cui all’art. 141/1992 (MOD. 5) e alla violazione dell’obbligo di formazione continua. Il Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) in considerazione dei fatti rilevati comminava a carico del ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi.
Il legale si rivolgeva così al CNF per richiedere il parziale accoglimento del ricorso e l’applicazione della più mite sanzione della censura. Il CNF riteneva di condividere la decisione statuita dal CDD poiché adeguatamente motivata in considerazione della fondatezza degli illeciti contestati e la insussistenza delle giustificazioni addotte dal ricorrente.
Di particolare interesse risultava la violazione relativa all’omissione totale della formazione obbligatoria triennale posta a carico del legale. Il ricorrente contestava infatti tale illecito sostenendo di aver partecipato nel medesimo periodo ad attività accademica in qualità di “cultore della materia” in diritto processuale penale. L’incolpato insisteva infatti sull’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo tramite “autoformazione” in ambito universitario, attività peraltro riconosciuta, a fini formativi, nei regolamenti di alcuni COA. In riferimento a ciò il CNF ricorda che l’esenzione dall’obbligo di formazione continua è previsto soltanto per i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle Università in materie giuridiche. Vero è che in via residuale il regolamento CNF del 16 luglio 2014 n°6 prevede che per le altre attività formative, l’esenzione dall’obbligo formativo possa essere richiesta al COA di appartenenza che ha il compito di valutare di volta in volta la meritevolezza della domanda. Ebbene per la stessa ammissione del ricorrente il COA di appartenenza non aveva adottato alcun regolamento e nessuna domanda era stata avanzata in merito a particoalri attività formative, cosicché non poteva essere presa in considerazione alcuna ipotesi di adempimento dell’obbligo di formazione.
In conclusione il CNF ritiene di non accogliere nessuna eccezione e motivazione formulata nel ricorso, considerando equa e motivata la sanzione già inflitta dal competente CDD.
A cura di Brando Mazzolai