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giurisprudenza

Il CNF sulla rilevanza (anche) deontologica dei comportamenti penalmente rilevanti (C.N.F., Sent., 5 dicembre 2023, n. 280)

Nel caso in esame un avvocato subiva un procedimento disciplinare dal proprio Consiglio dell’Ordine a seguito di un’indagine della Procura della Repubblica la quale contestava allo stesso di aver fatto parte di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazioni. In particolare per i reati di cui agli articoli 416-bis e 110- 642 c.p il legale era stato sottoposto anche alla misura cautelare degli arresti domiciliari poi sostituita con l’obbligo di firma. Il procedimento penale a seguito dell’istanza di patteggiamento si definiva con la condanna dell’avvocato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione.

Il Consiglio di disciplina (nel prosieguo CDD), dopo la pronuncia in sede penale, si pronunciava sulla rilevanza disciplinare delle condotte contestate, applicando la sanzione della sospensione dall’attività professionale per il periodo di un anno. Il ricorrente proponeva così ricorso dinanzi al CNF contro la suindicata decisione del CDD. In particolare tra i motivi di impugnazione l’avvocato riteneva che la pronuncia di patteggiamento, non dovendosi considerare una sentenza di condanna, non avrebbe dovuto condizionare l’esito della procedura disciplinare. A sostegno di ciò il legale richiamava anche la recente disposizione introdotta dalla Riforma Cartabia che ha previsto come la sentenza di patteggiamento non possa essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi (art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come sostituito dall’art. 25, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 150/2022.

Il CNF respingendo i motivi di impugnazione ha ritenuto di riconoscere “l’assoluta legittimità” della decisone del CDD in riferimento alla rilevanza di giudicato della sentenza penale rispetto al giudizio per responsabilità disciplinare così come previsto dall’art. 653 c.p. Inoltre nel rispetto del principio giuridico del “tempus regit actum” la disposizione innovativa dettata dalla Riforma Cartabia non avrebbe potuto trovare applicazione al caso di specie perché successiva alla sentenza di patteggiamento. Da ultimo ferma restando tale incontrovertibile interpretazione, il CNF ricorda che la gravità delle condotte contestate sarebbe stata da sola sufficiente ad evidenziare una palese violazione dei doveri deontologici di cui agli artt. 9 comma 1 e 19 del Codice Deontologico. Alla luce di ciò il CNF ha ritenuto di confermare per l’avvocato la sanzione di un anno di sospensione dall’attività professionale.

A cura di Brando Mazzolai

Allegato:
280-2023