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giurisprudenza

Il contemporaneo altro impegno del difensore legittima il rinvio dell’udienza, ma non può essere considerato un’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva tale da sospendere il corso della prescrizione per tutto il periodo del differimento (Cass., Sez. I Pen., 14 ottobre 2008, n. 44609)

La Corte di Cassazione Sezione Prima Penale con la sentenza n. 44609 del 14 ottobre 2008 ha ribadito che il contemporaneo altro impegno del difensore legittima il rinvio dell’udienza, ma non può essere considerato un’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva.
In conseguenza di tale affermazione deriva che non è applicabile il limite massimo di sessanta giorni di sospensione della prescrizione come previsto dall’articolo 159 comma I n. 3 c.p. che resta invece sospeso per tutto il periodo del differimento.
I Supremi Giudici sostengono, infatti, che la mancata presenza del difensore all’udienza costituisce non un’impossibilità assoluta a partecipare all’udienza, ma una scelta del legale.

A cura di Alessandro Ramerini

Allegato:
44609-2008