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giurisprudenza

Il credito dell’avvocato ha natura privilegiata, anche se fa parte di uno Studio associato, se il fallito ha conferito il mandato a lui personalmente (Cass., Sez. I, 5 marzo 2015, n. 4485)

La Corte di Cassazione ha osservato che – anche se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria attività in forma associativa – ciò che rileva – ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis.c.c. – è che l’incarico sia stato conferito dal cliente al singolo professionista e da lui svolto personalmente, poiché costituisce in via prevalente una remunerazione di una prestazione lavorativa, comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento.

Nel caso in cui l’incarico sia stato conferito all’entità collettiva, il credito ha natura chirografaria, perché ha ad oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro del professionista considerato unicamente come voce del costo complessivo di un’attività che è essenzialmente imprenditoriale.

Solamente nel caso in cui il credito del professionista sia oggetto di cessione all’associazione cui appartiene, lo studio associato sarà legittimato a far valere il suo diritto in privilegio.

 

A cura di Guendalina Guttadauro