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giurisprudenza

Il deposito della procura alle liti nel giudizio davanti al Giudice Pace può avvenire anche in udienza (Cass., Sez. I, 24 ottobre 2008, n. 25727)

In tema di giudizio dinanzi al Giudice di Pace, la Suprema Corte ha affermato che la citazione depositata in cancelleria contestualmente all’iscrizione a ruolo non è nulla per carenza di procura, se quest’ultima sia depositata nella prima udienza di trattazione.
La Corte arriva a tale decisione in virtù del fatto che dalla normativa processuale in materia (artt. 316 cpc e seguenti) si deduce che i giudizi davanti al Giudice di Pace sono caratterizzati da una semplificazione di forme per cui la costituzione può anche non coincidere con l’iscrizione della causa a ruolo potendo la parte che ha iscritto la causa a ruolo formalizzare la propria costituzione nella prima udienza non essendoci le preclusioni previste per le cause davanti al Tribunale.

A cura di Ilaria Chiosi

Allegato:
25727-2008