Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il “dies a quo” da cui decorre la prescrizione per omessa fatturazione da parte dell’avvocato (C.N.F., Sent., 20 giugno 2025, n. 162)

In questa sentenza il Consiglio Nazionale Forense si occupa del caso di un avvocato sanzionato per plurime violazione delle norme deontologiche, ma si sofferma in particolare nell’inquadramento di quella prevista dall’art. 16 del CDF.
La norma -come noto- prescrive l’obbligo di “provvedere agli adempimenti fiscali e contributivi”.
Il professionista avvocato, infatti, eroga una prestazione di servizi ed è quindi tenuto ad “adempiere” all’emissione della fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 comma 3, 21 comma 4 del DPR 633\1972) ed alla sua registrazione non più tardi del quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell’emissione della fattura (art. 23 del dpr 633\72).
L’adempiere (e, di converso, il non adempiere) alla emissione della fattura per il compenso percepito ed alla sua registrazione refluisce sulla dichiarazione fiscale dei redditi (cfr., art. 1 dpr 600 del 1973 e dpr 322 del 1998 quanto a modalità e termini di presentazione) che rappresenta il principale obbligo fiscale del contribuente -e quindi anche dell’avvocato- perché con essa si definisce e quantifica l’obbligo tributario.
L’imposizione tributaria sarà correttamente quantificata nel caso di emissione del documento per il compenso percepito e di sua registrazione mentre, nel caso contrario, si verificherà un danno per il pubblico erario perché il relativo compenso non sarà stato computato ai fini della determinazione dell’imposta dovuta.
Va sottolineato che il momento della presentazione (o della mancata presentazione allo spirare del termine ultimo) della dichiarazione fiscale ha una valenza centrale ai fini di una corretta e completa definizione della condotta di cui all’art. 16 del CDF in quanto è proprio con la dichiarazione fiscale che la condotta omissiva in esame produce i suoi effetti o, per meglio dire, proprio la minore imposizione fiscale che si ottiene dalla dichiarazione mancata o parziale costituisce il coronamento, la unica finalità che si è sin dall’inizio perseguita con l’inadempimento all’obbligo di emissione della fattura fiscale per i compensi ricevuti.
Il risparmio fiscale, con corrispondente danno per l’erario, rappresenta quindi l’evento (di vantaggio e di danno, al contempo) deliberatamente perseguito sin dall’esordio della condotta (omissiva) della mancata fatturazione, evento che si verifica e perfeziona con la presentazione della dichiarazione fiscale (o col maturare della corrispondente scadenza) relativa all’anno in cui il compenso è stato percepito
La condotta è senz’altro di tipo omissivo a fronte di un obbligo normativo di porre in essere determinati atti – adempimenti e, quindi, vede il suo esordio con la mancata emissione della fattura (allo scadere dei 12 giorni dalla percezione del compenso) e si protrae sino a quando l’evento “commissivo” (l’evasione dell’imposta col vantaggio per il contribuente ed il danno per l’erario) non si verifichi nella sua pienezza e, cioè con la presentazione, o col maturare del termine di presentazione, della dichiarazione fiscale dei redditi.
A questo punto risulta consequenziale la conclusione per cui la consumazione si esaurisce definitivamente nel momento in cui l’evento si verifica, quindi proprio con la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fiscale atteso che con l’infedeltà di essa (perché non ne risulta rappresentato né computato l’importo non fatturato) o con la mancata presentazione si determina il danno all’erario per la minore, ed ingiusta, quantificazione dell’obbligo tributario.
Da tale momento pertanto decorre il termine di prescrizione dell’illecito deontologico in cui l’obbligo di adempimento fiscale è in toto recepito.

A cura di Lisa Scarinzi