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giurisprudenza

Il difensore d’ufficio non è obbligato ad esperire le procedure di cui all’art. 116 D.p.r. 115/2002 nel caso di morte dell’imputato (Cass., Sez IV Pen., 16 ott. 2007, n. 26655)

Si pone all’attenzione dei Colleghi la Sentenza N. 26655 del 2 luglio 2008, emessa dalla Sezione Quarta Penale della Corte di Cassazione, in materia di liquidazione degli onorari al difensore d’ufficio in caso di morte dell’imputato.
I Supremi Giudici hanno affermato che non è necessario esperire le procedure di recupero dei crediti professionali quando l’imputato è deceduto e gli eredi non hanno accettato l’eredità.
La Corte ha equiparato la morte dell’imputato con assenza di eredi a quella dell’imputato latitante ed a quella dell’imputato irreperibile.
In conclusione, il difensore non è obbligato ad esperire inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali come disciplinato dall’art. 116 del D.p.r. 115/2002 nel caso di morte dell’imputato con assenza di eredi. 

Allegato:
26655-2008