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giurisprudenza

Il difensore della persona offesa non necessita di procura speciale per ricorrere in cassazione avverso il provvedimento di archiviazione (Cass., Sez. Un. Pen., 20 dicembre 2007, n.
 47473)

La Suprema Corte ha risolto in tal senso un contrasto giurisprudenziale che durava da tempo, dando ragione alla corrente minoritaria, oltre a cui si aveva una tesi intermedia, che sosteneva la necessità di un distinguo tra ricorso sottoscritto dal difensore “in proprio” (necessità) oppure “non in proprio” (non necessità) ed un orientamento maggioritario che era in realtà dell’opposta idea secondo la quale il difensore per ricorrere doveva altresì munirsi di procura speciale ex artt. 100 e 122 c.p.p.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto corretto l’orientamento minoritario, in primo luogo perché l’art. 100 co. I c.p.p. non si applica alla nomina del difensore della persona offesa, inoltre perché questa fattispecie di impugnazione non rientra tra gli atti tassativamente indicati dall’art. 122 c.p.p., per i quali ciò è richiesto espressamente, né tale requisito è previsto da altre norme.
L’unica prerogativa necessaria rimane naturalmente quella di essere il difensore, comunque nominato dalla persona offesa ai sensi dell’art. 96 co. II c.p.p., iscritto nello speciale albo della Corte di Cassazione. In tal caso egli potrà proporre tale ricorso anche se non munito di procura speciale ad hoc.
Ciò nell’ottica, come ha sottolineato la Suprema Corte, citando altra pronuncia a Sezioni Unite (n. 24/99 del 16.12.1998), del diverso ed assai più rilevante ruolo attribuito alla persona offesa dal nuovo codice di rito, rispetto al precedente art. 306 c.p.p. che le relegava un compito di mera collaborazione con l’istruttore.

A cura di Giacomo Passigli

Allegato:
47473-2007