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giurisprudenza

Il diritto al compenso nasce dal conferimento e dallo svolgimento dell’incarico (Cass., Sez. VI, Ord., 27 gennaio 2015, n. 1528)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha ribadito che il diritto al compenso dell'avvocato sorge a seguito del conferimento dell'incarico al professionista, che determina l'aspetto attinente l'an debeatur delle competenze.

Ne consegue che nel caso di revoca della procura o rinuncia alla stessa, la mancata prova dalla comunicazione al cliente della rinuncia al mandato o della formalizzazione della revoca, non incide sul diritto del professionista ad esigere gli onorari corrispondenti all'opera prestata, in quanto tali aspetti riguardano solamente il quantum debeatur.

Il diritto al compenso professionale, difatti, non è condizionato dalla dimostrazione della comunicazione della rinuncia all'incarico, bensì dallo svolgimento dello stesso.

 

A cura di Guendalina Guttadauro