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giurisprudenza

Il divieto di produrre in giudizio corrispondenza riservata fra avvocati prevale anche sul dovere di difesa (C.N.F., Sent., 7 ottobre 2024, n. 356)

Il Consiglio nazionale forense si pronuncia con la sentenza in commento sull’impugnazione proposta da un avvocato avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense de L’Aquila, che ne aveva ritenuto la responsabilità disciplinare e gli aveva inflitto la sanzione dell’avvertimento per la violazione dell’art. 48 del Codice Deontologico Forense, per aver prodotto in un giudizio civile il fax ricevuto dalla collega che difendeva la controparte, qualificato “riservata personale-non producibile in giudizio” e contenente una proposta transattiva.

Nel proprio ricorso proposto davanti al CNF l’avvocato argomenta, fra l’altro, di aver prodotto in giudizio la corrispondenza in questione per tutelare il proprio assistito, al fine di scongiurare una condanna alle spese di lite.

Senonché, il CNF giustamente rileva come l’art. 48 comma 2 lett. a) e b) CDF preveda delle eccezioni tassative per l’esclusione del divieto di produzione della corrispondenza intercorsa tra colleghi qualificata come riservata o contenente proposte transattive, qualora detta corrispondenza: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.

Entrambe queste tassative previsioni -aggiunge il CNF- non attengono la fattispecie in esame, nella quale la produzione sarebbe avvenuta per dimostrare il perché la proposta di controparte non poteva essere accettata, nonché per l’asserita necessità di perseguire la verità nell’interesse del cliente.

Inoltre, conclude il CNF, la giurisprudenza ha applicato tale norma in modo sempre uniforme, affermando che essa è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa, quale che sia il contenuto della corrispondenza (conforme tra le molte CNF sent. n. 20 del 28 febbraio 2023).

Pertanto, il ricorso viene rigettato e la sanzione disciplinare confermata.

A cura di Stefano Valerio Miranda

Allegato:
356-2025