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giurisprudenza

Il divieto di terzo mandato vale anche per il C.N.F., ma se l’ineleggibilità è dichiarata dopo la deliberazione la sentenza è valida (Cass., Sez. Un., 30 marzo 2021, n. 8777)

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, attesa la funzione giurisdizionale svolta dal Consiglio Nazionale Forense, il successivo accertamento dell’ineleggibilità di uno o più dei suoi componenti non influisce sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto la decisione, se già pubblicata, resta a regolare la vicenda, mentre, in relazione a decisione adottata e non ancora depositata, il presidente ed il segretario mantengono il potere-dovere di provvedere alle debite sottoscrizioni ai fini della pubblicazione, in forza del principio di conservazione degli atti e, in particolare, dei provvedimenti giurisdizionali.

Secondo la Corte, infatti, deve essere esclusa la nullità della sentenza che commina la sanzione disciplinare all’avvocato anche se fra la decisione e il deposito sono dichiarati ineleggibili quattro fra i componenti del Consiglio nazionale forense che ha pronunciato il provvedimento laddove l’invalidità della nomina, pur dichiarata, non fa venir meno gli atti compiuti, che restano validi essendo indifferente, per il sistema giudiziario, l’attribuzione del posto ricoperto ad uno o all’altro giudicante, salve le fattispecie di parzialità del giudizio.

In particolare, per giungere a tale decisione, le Sezioni Unite sono partite da un parallelismo con il predetto principio di conservazione degli atti vigente nel diritto amministrativo, in forza del quale è stato individuato uno strumento giuridico utilizzato per la salvezza e conservazione degli atti emessi in situazione di carenza d’investitura formale, il c.d. “funzionario di fatto”, e che consiste nel riconoscimento della legittimità dell’esercizio delle funzioni e degli atti emessi da un organo o un soggetto, pur in mancanza di una regolare investitura. Dopodiché, i Giudici hanno proseguito il loro percorso logico-giuridico passando attraverso la disamina di altri settori dell’ordinamento nell’ambito dei quali vale comunque un principio della stabilità degli effetti degli atti compiuti, pur quando il soggetto abbia agito in carenza di conferimento di poteri.

Ebbene, pur dando atto che il citato principio del funzionario di fatto, proprio – come detto – degli atti amministrativi, non è di per sé trasponibile nell’ambito dell’attività giurisdizionale, le Sezioni Unite hanno comunque riconosciuto come il nostro ordinamento non permetta la caducazione dei provvedimenti giurisdizionali assunti dal soggetto dichiarato ineleggibile, tanto che vige un principio generale per cui l’invalidità della nomina, pur dichiarata, non fa venir meno gli atti compiuti, che restano validi.

Ne consegue che anche un giudice che ha cessato di essere titolare dell’organo deliberante può redigere la motivazione della sentenza e sottoscriverla.

A cura di Cosimo Cappelli