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giurisprudenza

Il dovere di colleganza cede di fronte al dovere di difesa (C.N.F., 17 luglio 2021, n. 154)

Nella sentenza in commento il Consiglio Nazionale Forense ribadisce che il dovere di colleganza cede di fronte al dovere di difesa del cliente.
L’art. 46 del Codice Deontologico vigente non inserisce infatti l’obbligo di colleganza tra i doveri primari.
Seppur l’obbligo di colleganza imponga all’avvocato di tenere con i colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, esso non esige tuttavia né che il legale sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito (salvo che non siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia) né che il legale sia tenuto a mettere comunque al corrente il collega avversario dello svolgimento dell’azione intrapresa nonostante il comportamento passivo ed inerte della controparte che, in particolare, si disinteressi della lite restando contumace.

A cura di Silvia Ammannati

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Allegato:
C.N.F 154-21