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giurisprudenza

Il giudice che riduce l’ammontare delle spese processuali dell’avvocato ha l’onere di indicare le singole voci decurtate (Cass., Sez. Un., 29 novembre 2011, n. 25351)

Il giudice che riduce l'ammontare delle spese processuali sostenute dall'avvocato, rispetto alla nota prodotta da quest'ultimo, deve indicare quali voci ha eliminato o decurtato, e fornire in merito adeguata motivazione.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza in epigrafe, recependo un orientamento consolidato, secondo il quale la mancata indicazione del criterio di liquidazione adottato precluderebbe al difensore la possibilità di verificare la conformità di quanto liquidato al rispetto dei minimi tariffari ed invocare l'eventuale violazione.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha altresì affermato che il rimborso forfettario spetta automaticamente al professionista anche in mancanza di espressa richiesta in tal senso. 
A cura di Elena Parrini