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giurisprudenza

Il Giudice Delegato è obbligato a liquidare il compenso al professionista che abbia assistito la Curatela anche se l’attivo fallimentare sia insufficiente (Cass. sez. I 13 luglio 2007, n. 15671)

Il caso approdato alla Corte riguardava la doglianza di un professionista cui il Giudice Delegato aveva negato la liquidazione del compenso per l'opera professionale prestata a favore della Curatela, per insufficienza dell'attivo fallimentare.
Reclamato il provvedimento del G.D., il Tribunale lo avevo confermato ritenendo mancate l'interesse ad agire in capo al professionista: secondo il Tribunale il G.D. non aveva negato il diritto al compenso ma si sarebbe limitato a soprassedere alla liquidazione appunto per mancanza di fondi.
La Corte, cassando la pronuncia del Tribunale, ha riconosciuto l'interesse ad agire del professionista e l'obbligo, conseguente, del G.D. di procedere alla liquidazione del compenso.
Secondo il Giudice di legittimità il credito del professionista verso il fallimento non può essere qualificato credito della massa fallimentare come erroneamente il Giudice Delegato prima ed il Tribunale poi l'avevano qualificato; detto credito deve essere qualificato come credito prededucibile, che come tale deve essere soddisfatto al di fuori del procedimento di riparto, e secondo i criteri della graduazione qualora l'attivo sia insufficiente.
In ragione di tale considerazione la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al professionista perchè il credito è riconosciuto dalla normativa sul fallimento, e, conseguentemente, il Giudice Delegato ha l'obbligo di provvedere alla liquidazione.

A cura di Niccolò Andreoni 

Allegato:
15671-2007