Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il giudice di legittimità può valutare d’ufficio la corretta individuazione del termine iniziale di prescrizione dei contributi (Cass., Sez. IV, Ord., 7 novembre 2022, n. 32682)

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso di Inps nei confronti di un Avvocato iscritto alla gestione separata, afferma due importanti principi di diritto in tema di dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale.
Anzitutto stabilisce che la prescrizione dei debiti contributivi decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa.
Da qui ne deriva che “Una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso”.
Per quanto riguarda il secondo principio, afferma che “La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.m. 10 giugno 2010, in applicazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il giudicato, destinato a formarsi su un’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo”.

A cura di Simone Pesucci