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giurisprudenza

Il mandato al singolo associato non legittima lo studio a riscuoterne i compensi professionali (Cass., Sez. II, Ord., 9 ottobre 2020, n. 21868)

Con la recentissima ordinanza n. 21868 dello scorso 9 ottobre, la Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla delicata e controversa questione relativa all’eventuale possibilità per l’associazione professionale di agire autonomamente per richiedere il pagamento del compenso per le attività svolte da un singolo professionista associato a beneficio del cliente.
Nello specifico, dopo aver ripercorso la giurisprudenza formatasi sull’argomento, la Suprema Corte ha precisato che quando un cliente conferisce l’incarico a un legale che fa parte di uno studio associato, di norma è tenuto a versare l’onorario al professionista e non allo studio di cui quest’ultimo fa parte, data la natura personale dell’attività oggetto del mandato professionale, a meno che l’associazione sia regolata da appositi accordi, che possono attribuire all’associazione medesima la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti.
Secondo i Giudici, infatti, l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali hanno la facoltà di attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, così che laddove gli associati abbiano deciso per tale soluzione, sussiste la legittimazione dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente che ha conferito l’incarico, salvo ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione.

A cura di Cosimo Cappelli